STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPO


ARTICOLO 1 = COSTITUZIONE
L’associazione è denominata “PALAZZO DEL CINEMA – HIŠA FILMA”.

ARTICOLO 2 = SEDE
La sede dell’associazione è in Gorizia alla Piazza Vittoria 41.

ARTICOLO 3 = DURATA
La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4 = SCOPO
L’associazione, che non ha fini di lucro, ha come finalità la creazione di un polo polifunzionale operante nel campo audiovisivo per tutta la provincia di Gorizia, che sia di attrazione anche per il territorio contermine in Slovenia. Pertanto, l’Associazione si prefigge:
a) lo sviluppo della ricerca in campo cinematografico e audiovisivo;
b) la promozione e diffusione della cultura cinematografica audiovisiva [rassegne, pubblicazioni, mostre, eventi, etc.] sul territorio locale, regionale ed europeo;
c) l’acquisizione e la conservazione di originali appartenenti al patrimonio audiovisivo, opere di interesse locale, regionale, nazionale, internazionale;
d) l’interazione culturale tra utenze diverse, quali quella universitaria, quella provinciale e regionale, quella di lingua e provenienza slovena e quella nazionale ed europea.
A tal fine l’Associazione:
* provvede alla costituzione, incremento, messa a disposizione dell’utenza di fondi librari e audiovisivi dedicati, nell’ambito della costituenda mediateca provinciale;
* acquisisce, recupera, cataloga e conserva materiali multimediali informatici, audiovisivi, cartacei e fotografici;
* si propone quale punto comune di promozione e di coordinamento delle iniziative svolte nello stabile sito in Gorizia, Piazza Vittoria n. 41;
* offre all’uso pubblico, nazionale ed internazionale, in loco o remoto, documenti propri in qualsiasi linguaggio espressi, in qualunque forma prodotti o riprodotti, da qualunque
supporto sostenuti, e assicura l’organizzazione tecnologica e l’assistenza tecnica necessaria per la consultazione;
* incrementa, al fine di diffondere la cultura audiovisiva e multimediale, rapporti, anche in forma convenzionale e di servizio, con istituzioni scolastiche, Enti locali, reti bibliotecarie,
strutture di educazione permanente, associazioni ed enti di natura privatistica non a fini di lucro, nazionali ed esteri;
* realizza attività di ricerca nel settore delle tecnologie multimediali e della comunicazione anche audiovisiva, e ne diffonde i risultati acquisiti;
* realizza, al fine della valorizzazione del proprio patrimonio, prodotti audiovisivi e multimediali, anche in partecipazione con altri soggetti, pubblici e privati, garantendone diffusione regionale, interregionale, nazionale e internazionale, e utilizzazione conforme agli scopi statutari;
* progetta e realizza attività editoriali;
* collabora con soggetti istituzionali, pubblici e privati, anche esteri per iniziative comuni nei settori degli audiovisivi e della multimedialità, attivando per questo fine anche attività produttive.
L’Associazione può compiere tutti gli atti e tutti i negozi, anche immobiliari e finanziari, nonché adottare tutti i provvedimenti necessari od utili per il raggiungimento delle finalità istituzionali, e per la salvaguardia del patrimonio dell’Associazione, avvalendosi a tal fine anche di fondi provenienti da istituzioni ed enti pubblici e privati.
Per il perseguimento delle finalità associative, l’Associazione adotta, di regola, come lingue di servizio, l’italiano e lo sloveno, nonché l’inglese come lingua di contatto internazionale, affinché i suoi fondi e la sua attività siano friubili senza ostacoli di sorta da un’utenza nazionalmente composita.

TITOLO II
ASSOCIATI


ARTICOLO 5 = ASSOCIATI
Il numero degli associati è illimitato.
Possono far parte dell’Associazione gli enti pubblici e/o privati, interessati all’attività dell’Associazione stessa.
Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell’Associazione. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato il diritto di voto nell’assemblea per tutte le deliberazioni, ivi comprese l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi dell’Associazione.

ARTICOLO 6 = AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI
L’ammissione avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione di due associati.
Sulla domanda di ammissione delibera l’Assemblea all’unanimità, le cui decisioni sono inappellabili e non necessitano di motivazione.
Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell’anno in cui la domanda è accolta.
All’atto dell’ammissione l’associato è tenuto a versare, se prevista, la tassa di iscrizione, nella misura allo scopo fissata dall’Assemblea.

ARTICOLO 7 = OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
L’associato è obbligato:
• all’osservanza dello statuto, dell’eventuale regolamento interno e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;
• a partecipare attivamente alla vita dell’Associazione;
• a mantenere un comportamento irreprensibile in seno all’Associazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

ARTICOLO 8 = PERDITA DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO
La qualità di associato, intrasmissibile a qualunque titolo, si perde:
• per estinzione;
• per recesso;
• per esclusione.

ARTICOLO 9 = RECESSO
Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo, almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno.

ARTICOLO 10 = ESCLUSIONE
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell’associato che, in qualunque modo danneggi, anche moralmente, l’Associazione o fomenti dissidi o disordini tra gli associati, ovvero non adempia agli obblighi, di cui al presente statuto, assunti verso l’Associazione.
L’esclusione può, inoltre, aver luogo per incompatibilità o indegnità ed in genere per ogni altro motivo ritenuto grave.

ARTICOLO 11 = IRRIPETIBILITA’ DEI CONTRIBUTI
L’associato che, per qualunque motivo, cessa di appartenere all’Associazione, non ha diritto al rimborso dei contributi a qualsiasi titolo versati.

TITOLO III
PATRIMONIO

ARTICOLO 12 = PATRIMONIO
Il patrimonio dell’associazione è costituito:
• dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
• dalle erogazioni, donazioni e lasciti di associati o di terzi;
• dalle elargizioni e dai sussidi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
• dagli eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;
• da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo dell’Associazione.

ARTICOLO 13 = ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio.
Direttivo il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio.
La bozza di bilancio, nei 15 (quindici) giorni che precedono l’assemblea che l’approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell’Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa e anche dopo l’eventuale scioglimento, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO IV
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE


ARTICOLO 14= ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea degli associati;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Comitato scientifico, se nominato;
d) Il Collegio dei Revisori, se nominato.

TITOLO V
ASSEMBLEA


ARTICOLO 15 = CONVOCAZIONE
L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per l’eventuale rinnovo delle cariche.
L’assemblea deve essere inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da un decimo degli associati.
La convocazione è fatta a mezzo di manifesti da affiggere, almeno otto giorni prima della riunione, nei locali ove ha sede l’Associazione.
In essi devono essere indicati il luogo, il giorno, l’ora dell’adunanza, l’elenco delle materie da trattare e la data dell’eventuale seconda convocazione.
L’assemblea può essere convocata, anche fuori dalla sede dell’Associazione, ma comunque sempre nella città ove ha sede l’Associazione stessa.

ARTICOLO 16 = COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea delibera:
• sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione;
• sul bilancio consuntivo e preventivo;
• sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
• sulla nomina del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
• sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
• sullo scioglimento dell’Associazione e sulla nomina dei liquidatori;
• su tutto quanto altro ad essa demandato dallo statuto;
• su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 17 = INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli associati.
Ogni associato partecipa in persona del legale rappresentante pro tempore, o di persona all’uopo delegata. In ogni caso l’associato impossibilitato ad intervenire può farsi rappresentare per delega scritta da altro associato. E’ vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.
Spetta al Presidente dell’assemblea constatare il diritto di intervento all’assemblea stessa,
anche per delega.

ARTICOLO 18 = PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ed, in assenza anche di quest’ultimo, da persona designata dall’assemblea stessa.
Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Le deliberazioni dell’assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

ARTICOLO 19 = DELIBERAZIONI
L’assemblea delibera, in prima ed in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei presenti, alla presenza minima dei 3/5 (tre quinti) degli associati.
E’ richiesto il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) degli associati per la modifica del presente statuto, nonché per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, la nomina di uno o più liquidatori e la devoluzione del patrimonio.

TITOLO VI
AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA


ARTICOLO 20 = CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri nominati dall’assemblea. Nominano di diritto un membro del consiglio direttivo i soci fondatori.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
Nel caso in cui vengano a mancare uno o più consiglieri, prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I Consiglieri, così eletti, rimangono in carica fino alla successiva assemblea.

ARTICOLO 21 = PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo qualora non vi abbia provveduto l’assemblea, nomina tra i suoi membri il Presidente e può pure nominare, sempre che non vi abbia provveduto l’assemblea, il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ARTICOLO 22 = RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare sul bilancio preventivo o consuntivo, in vista della sua sottoposizione all’Assemblea.
Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presidenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 23 = POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso predispone l’eventuale regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Al fine di realizzare lo scopo dell’Associazione e la gestione operativa delle attività, il Consiglio Direttivo può avvalersi di personale dipendente, e/o di collaboratori esterni retribuiti e non, avendo cura dell’espletamento multilingue degli scopi dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo potrà nominare un direttore e/o procuratori ad negotia.

ARTICOLO 24 = COMPITI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
La firma e la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio Direttivo ed, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo potrà delegare la rappresentanza dell’Associazione al responsabile di gestione.
Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti e può nominare procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.
Il Presidente sovrintende all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo.

TITOLO VII
COMITATO SCIENTIFICO


ARTICOLO 25 = COMPOSIZIONE E FUNZIONI
Il Consiglio Direttivo può eleggere un Comitato Scientifico composto da 2 (due) a 10 (dieci) membri, con funzioni consultive, relativamente agli indirizzi di ricerca nelle materie di interesse dell’Associazione.
I componenti del Comitato restano in carica fino a revoca o dimissioni, e sono rieleggibili.
Il Comitato scientifico viene retto da un Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VIII
COLLEGIO DEI REVISORI


ARTICOLO 26 = COMPOSIZIONE
Il Collegio dei Revisori, se nominato, è costituito da 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea degli associati per il controllo della gestione dell’Associazione.
I Revisori durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili; essi accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione ai bilanci annuali, possono accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

TITOLO IX
SCIOGLIMENTO


ARTICOLO 27 = SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, con le modalità e le maggioranze di cui al precedente articolo 19.
Il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, secondo la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento, ad altra Associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità.

TITOLO X
DISPOSIZIONI GENERALI


ARTICOLO 28 = REGOLAMENTO INTERNO
Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell’Associazione può essere disciplinato da un regolamento interno, redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’assemblea.
Con il suddetto regolamento verranno altresì definite modalità di accesso e catalogazione dei fondi librari e audiovisivi dedicati di cui al precedente articolo 4.

ARTICOLO 29 = GRATUITA’ DELLE CARICHE
Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ARTICOLO 30 = RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Allegati

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